DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 97 del 11 aprile 2020: DPCM del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
- Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3;
- Disposizioni in materia di ingresso in Italia;
- Transiti e soggiorni di breve durata in Italia.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
DECRETO-LEGGE n. 22 del 8 aprile 2020
G.U. n. 93 del 08 aprile 2020: DECRETO-LEGGE n. 22 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020
G.U. n. 94 del 08 aprile 2020: DECRETO-LEGGE n. 23 del 8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
- CAPO I – Misure di accesso al credito per le imprese;
- CAPO II – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19;
- CAPO III – Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- CAPO IV – Misure fiscali e contabili;
- CAPO V – Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
- CAPO VI – Disposizioni in materia di salute e di lavoro.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo da quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPCM del 1 aprile 2020 à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 88 del 02 aprile 2020: DPCM 1 aprile 2020 “Proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio”.
- I DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo hanno efficacia prorogata fino al 13 aprile 2020.
- Le ordinanze del Ministero della salute del 20 e 28 marzo hanno efficacia prorogata fino al 13 aprile 2020.
DPCM del 28 marzo 2020
G.U. n. 83 del 29 marzo 2020: DPCM del 29 marzo 2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”.
- Composizione e determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020.
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE del 28 marzo 2020
G.U. n. 84 del 29 marzo 2020: Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione chiara e dettagliata;
- Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera.
- Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia dell’Ordinanza del Minstero della Salute del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
DECRETO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 marzo 2020
G.U. n. 82 del 28 marzo 2020: DECRETO del 25 marzo 2020 “Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
- Accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell’art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 25 marzo 2020
G.U. n. 80 del 26-3-2020: DECRETO del 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”
- L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.
DECRETO-LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020
G.U. n. 79 del 25 marzo 2020: DECRETO-LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Possono essere adottate una o più misure di contenimento per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPCM del 22 marzo 2020 à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 76 del 22 marzo 2020: DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia del DPCM del 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
- MODIFICATO ex DECRETO del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”.
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’INTERNO del 22 marzo 2020
G.U. n. 75 del 22 marzo 2020: Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
- Divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto in comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020
G.U. n. 73 del 20 marzo 2020: Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Divieto di accesso ai parchi;
- Divieto di svolgere attività ludica all’aperto;
- Chiusura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- Divieto di spostamento verso abitazioni diverse da quella principale.
- I termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020 (cfr. art. 2 DPCM del 22 marzo 2020). à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
DECRETO-LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020 #CURAITALIA
G.U. n. 70 del 17 marzo 2020: Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- TITOLO I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
- TITOLO II – Misure a sostegno del lavoro;
- TITOLO III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
- TITOLO IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
- TITOLO V – Ulteriori disposizioni;
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro del 14 marzo 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
DPCM del 11 marzo 2020 à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 64 del 11 marzo 2020: Dpcm 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Sospensione attività commerciali al dettaglio;
- Sospensione attività dei servizi di ristorazione;
- Sospensione attività dei servizi della persona;
- Garanzia servizi bancari, finanziai, assicurativi e attività agricole;
- Raccomandazioni per le attività produttive e professionali.
- I termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020 ex art. 2 DPCM del 22 marzo 2020. à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia del DPCM del 11 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
DPCM del 9 marzo 2020 #IORESTOACASA à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 62 del 9 marzo 2020: Dpcm 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Risposte alle domande frequenti.
- Estende le misure di cui al DPCM del 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
- Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia del DPCM del 9 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
DECRETO-LEGGE n. 14 del 9 marzo 2020
G.U. n. 62 del 9 marzo 2020: Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”.
- Potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DECRETO-LEGGE n. 11 del 8 marzo 2020
G.U. n. 60 del 8 marzo 2020: Decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
- A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;
- A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- Ferma l’applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPCM del 8 marzo 2020 à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM del 10 aprile 2020
G.U. n. 59 del 8 marzo 2020: Dpcm 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
- Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;
- Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. à Il DPCM del 1 aprile 2020 ha prorogato l’efficacia del DPCM del 8 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020.
LEGGE n. 13 del 5 marzo 2020
G.U. n. 61 del 9 marzo 2020: Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DPCM del 4 marzo 2020 à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM 8 marzo 2020
G.U. n. 55 del 4 marzo 2020: Dpcm 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.
DECRETO-LEGGE n. 9 del 2 marzo 2020
G.U. n. 53 del 2 marzo 2020: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- CAPO I – Sospensione e proroga di termini.
- CAPO II – Misure in materia di lavoro privato e pubblico.
- CAPO III – Ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute.
- CAPO IV – Disposizioni finali e finanziarie.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
- Articolo 35 è stato ABROGATO ex DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020: «Art. 35 – Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti: 1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali».
DPCM del 1 marzo à CESSA DI PRODURRE EFFETTI ex DPCM 8 marzo 2020
G.U. n. 52 del 1 marzo 2020: Dpcm 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
DPCM del 25 febbraio 2020
G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020: Dpcm 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, fino al 1 marzo 2020
DECRETO-LEGGE n. 6 del 23 febbraio 2020 à ABROGATO ex DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020: Decreto-legge n. 6 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
DPCM del 23 febbraio 2020
G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020: Dpcm 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale;
- Applicazione del lavoro agile.
- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 31 gennaio 2020
G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020: Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- È dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.