CORONA VIRUS E PALESTRE

Impatto economico e rimedi di diritto

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Il recente susseguirsi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di corona virus ha gradualmente disposto, come noto, una stretta rigorosa alla vita di tutti gli italiani, ordinando tra le altre cose uno stop alle attivita' delle palestre.

Detti provvedimenti, gia' affiancati nei giorni addietro dalle ordinanze di numerosi governatori regionali e dall'intervento del CONI, hanno definitivamente superato i dubbi e le resistenze in merito al prosieguo delle attivita’ sportive, con particolare riferimento alle attivita’ agonistiche e alle attivita' all'aperto.

Ebbene, al di la’ della doverosa e dolorosa ratio sanitaria delle norme, è facilmente intuibile come questo periodo determinera’ giocoforza una stagnazione economica che impedirà ai gestori delle palestre e a chi lavora nel mondo dello sport di far fronte alle obbligazioni (fitti, finanziamenti, mutui, pagamento del personale, dilazioni esattoriali, etc.) contratte sulla base delle aspettative reddituali legate allo svolgimento delle attivita’.

È dunque importante capire, sotto il profilo giuridico/amministrativo/contabile, come gestire i rapporti con i locatori, con le banche, le finanziarie, con l'agenzia entrate riscossione, come riformulare i rapporti di debito credito, in attesa e nella speranza che intervenga un intervento suppletivo di governo rivolto a sostenere anche le imprese che lavorano nel mondo sportivo.

In termini semplici, se riesco a sopportare una spesa di x euro per la gestione complessiva della palestra, grazie alle attivita’ e agli equilibri che sono riuscito a realizzare e a raggiungere dopo tanti anni di sacrificio, appare evidente che, laddove intervenga, come nel caso di specie, una causa di forza maggiore - ancor piu’ se supportata da una disposizione di governo che mi vieta di incassare le quote che sono alla base della gestione del mio impianto sportivo - io non saro’ materialmente piu’ in grado di far fronte a quelle obbligazioni, perche' esse sono diventate "momentaneamente impossibili", "definitivamente impossibili" o troppo onerose. 

Si tratta ora di capire se il mio mancato adempimento, derivante da un causa sopravvenuta ed a me non imputabile, comporti o meno e in che misura una mia resposnabilita', quali siano le conseguenze di tale omissione e quali siano i rimedi di diritto.

Sotto il profilo civilistico, il blocco economico delle attivita’ sportive si espone a richiamare 3 diverse principali fattispecie di diritto: art. 1218 c.c., art.1256 c.c. art 1467 c.c..

L’art. 1218 c.c . recita: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

La norma sanziona il soggetto obbligato solo laddove sia venuta meno la sua diligenza e l’impegno nel far fronte all’obbligo assunto. Questi, quindi, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, deve provare che l’inadempimento è stato determinato da “causa a sé non imputabile”, costituita esclusivamente da fattori che non siano riconducibili a difetto della diligenza e tali che alle relative conseguenze non possa porre riparo con eguale diligenza.

LA CHIUSURA FORZATA DELLE PALESTRE, PER ORDINE DI GOVERNO CONSEGUENTE AD EMERGENZA SANITARIA, E’ UN FATTO NOTORIO CHE DA’ LUOGO ALL’IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE E PERTANTO ESENTA IL DEBITORE DAL RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE CHE SI E' REALIZZATO NEL PERIODO DI VIGORE DELL'EMERGENZA.

Passiamo poi all’art. 1256 c.c. Esso recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

La norma disciplina la c.d. impossibilità della prestazione e il “factum principis”. Il debitore (gestore/proprietario della palestra) in questo caso puo’ essere liberato dalla sua prestazione economica allorquando invochi e dimostri una sopravvenuta impossibilità a poterla eseguire sulla base di elementi oggettivi ed in assenza di colpa riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.

Rientrano in queste cause i provvedimenti di legge/governo/autorita' amministrativa (c.d. “factum principis”) - ancor piu’ se disposti con urgenza congiunturale - che rendono impossibile la prestazione, a prescindere dal comportamento dell’obbligato, esimendolo da responsabilita’, indipendentemente da quanto pattuito sul contratto.

LA CHIUSURA FORZATA DELLE PALESTRE, PER ORDINE DI GOVERNO CONSEGUENTE AD EMERGENZA SANITARIA, E’ UN FATTO NOTORIO CHE DA’ LUOGO ALL’IMPOSSIBILITA’, PER CAUSA NON IMPUTABILE, DI ADEMPIERE A TUTTE LE PRESTAZIONI CHE DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE ESEGUITE DURANTE IL VIGORE DELL'EMERGENZA E DELLA CHIUSURA (ORGANIZZARE UNA GARA, UNO STAGE CON UN CAMPIONE, LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO, ETC.). IN TAL CASO, IL DEBITORE NON è RESPONSABILE DEL MANCATO ADEMPIMENTO. LA DISPOSIZIONE VA CALZATA CON IL SECONDA COMMA DELL’ARTICOLO 1256 C.C.  IN TEMA DI IMPOSSIBILITA’ TEMPORANEA.

Finche’ la impossibilita’ perdura, il debitore non ha responsabilita’  per il ritardo nell’adempimento, tuttavia questi, cessato il momento congiunturale, dovra’ eseguire la prestazione (senza aggravio di mora), laddove ancora possibile, salvo far valere l’eccessiva onerosita’ sopravvenuta.

Infine vi è l’art. 1467 c.c. che recita: Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458 c.c. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto".

La norma richiama la cd eccessiva onerosità sopravvenuta che consegue ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Essa non impedisce la prestazione, ma la rende più “gravosa”, legittimando il debitore a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.

La risoluzione per eccessiva onerosita’ sopravvenuta puo’ essere richiesta quando via sia: a) un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto; b) la riconducibilità della eccessiva onerosità ad eventi oggettivamente straordinari e soggettivamente imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.

LA CHIUSURA FORZATA DELLE PALESTRE, PER ORDINE DI GOVERNO EMESSO CON DECRETO CONSEGUENTE AD EMERGENZA SANITARIA, E’ UN FATTO NOTORIO, OGGETTIVAMENTE STRAORDINARIO PER DIMENSIONI, FREQUENZA E INTENSITA’, E SOGGETTIVAMENTE IMPREVEDIBILE, CHE DETERMINA UN AGGRAVIO PATRIMONIALE CHE ALTERA IN MANIERA PROFONDA L’ORIGINARIO RAPPORTO DI EQUIVALENZA CONTRATTUALE, PESANDO OLTREMODO SUL VALORE DI UNA PRESTAZIONE RISPETTO ALL’ALTRA, OVVERO FACENDO DIMINUIRE O CESSARE L’UTILITÀ DELLA CONTROPRESTAZIONE.

Sulla base di tutto quando su descritto, il Corona Virus, impedendo l’esercizio delle attivita’ svolte in palestra che impattano sul rientro econonimco dei  gestori degli impianti sportivi, legittima questi ultimi a far valere la forza maggiore ed il factum pricipis quale causa impeditiva dell’esecuzione della loro prestazione debitoria. Essi saranno esentati da responsabilita’ per la mancata realizzazione di cio' che doveva compiersi unicamente nel periodo di sospensione delle attivita’. Potranno invece invocare l’esenzione di responsabilita’ in caso di ritardo nel pagamento di prestazioni periodiche (mutui, canoni di locazione, rate agenzia entrate riscossione, utenze), senza rimanere soggetti al pagamento delle sanzioni moratorie. Potranno, infine, invocare la risoluzione o la formulazione del rapporto di debito/credito per eccessivita onerosita’.

In tale ultimo caso si ricorda che, a mente dell’art. 1458 cc, “La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione”.

Cio’ significa che, in caso di risoluzione, entrambi i contraenti sono tenuti a restituire quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione del contratto. Non cosi’, invece accade per i rapporti di locazione, mutuo, somministrazione (utenze, luce, acqua, gas, telefono) etc, in relazione ai quali se il conduttore di un immobile smette di pagare quanto dovuto periodicamente, la controparte non è tenuta a restituire il pregresso. Quest'ultima puo’ evitare la risoluzione del contratto, proponendo al soggetto inadempiente per causa a se’ non imputabile una rimodulazione dei costi.

In attesa degli aiuti di governo per la regolazione - factum principis - delle principali fattispecie di rapporti di debito/credito e delle relative misure dispensative/compensative, si consiglia ai gestori delle palestre di inviare, in via preventiva, al locatore, alle banche, alle finanziarie, alle societa’ di somministrazione una PEC cautelativa nella quale, in considerazione del momento storico e dell'impatto che ne conseguira', si invita a riformulare le condizioni economiche contrattuali, salva la possibilita’ della risoluzione.

Sul punto, va sottolineato che le conseguenze economiche che si abbatteranno sulle palestre non saranno semplicemente limitate alla durata della sospensione delle attivita’, piuttosto dovranno tener conto del riavviamento delle stesse, della “rifidelizzazione clientelare”, della perdita non fisiologica, dei tempi di riconquista delle abitudini da parte dei vecchi tesserati.

Lo staff di educajudo, in collaborazione con lo scrivente procuratore, restano a disposizione delle societa’ sportive italiane per l'eventuale assistenza.

Avv. Fabio Della Moglie

 

scritto il 09 mar 2020
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