La "liberatoria" delle asd

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Sempre più spesso, se non sempre, le associazioni sportive dilettantistiche (asd), al fine di tutelarsi da richieste risarcitorie dovute a causa di infortuni patiti dallo sportivo e/o danni da quest’ultimo cagionati, chiedono che vengano preventivamente firmate le cosiddette lettere liberatorie o di esonero da responsabilità, specie con  riferimento ai nuovi “atletI” che si presentano per una “prova” in palestra, per una seduta od una serie di sedute di allenamento, per la partecipazione ad uno stage o ad un evento.

Tali documenti - che in teoria dovrebbero tutelare il sodalizio sportivo - nella realtà sono da considerarsi inefficaci.

Nella maggior parte delle “liberatorie” predisposte dalle asd è facile rilevare come la tutela della salute e dell’integrità fisica dello sportivo di turno non sia affatto presa in considerazione, laddove al genitore (in caso di iscrizione in palestra del minore) o al senior non venga richiesto un certificato medico che attesti lo stato di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non, idoneo a manlevare l’asd da ogni responsabilità in caso di malore o infortunio.

V’è da sottolineare come le società sportive - asd et similia - non possono A PRIORI limitare le proprie responsabilità, sia in caso di dolo che di colpa grave, poiché nel momento in cui un soggetto si affida nelle mani di un insegnante, quest’ ultimo ha l’obbligo di osservare le regole proprie della specialità, preservando l’allievo - specie se minore - da ogni possibile nocumento che non sia dovuto a caso fortuito.

Il sodalizio sportivo e l’istruttore, in solido tra loro (cioè congiuntamente e per l'intero), alla luce degli artt. 2048 e 2049 del vigente codice civile, saranno dunque responsabili  di quanto accade sotto la propria sorveglianza, fermo restando il principio generale sancito ex art. 2043 c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).

Il problema dell’atleta in prova, che a tutti gli effetti non è ancora tesserato (e di conseguenza non coperto da polizza assicurativa in caso di infortunio), può essere tranquillamente superato dalla asd con una integrazione alla propria polizza rct e infortuni che comprenda anche gli atleti che “provinati”, naturalmente per le circostanze legate al premio e percentuale di rischio. In tal caso, il numero degli atleti in prova non puo’ essere in numero superiore ai tesserati del sodalizio sportivo.

Una polizza integrativa sottoscritta dalla asd può tuttavia salvaguardare sotto il profilo civilistico e quindi risarcitorio, ma è bene tenere a mente che, sotto il profilo penale, la responsabilità è sempre personale. Sarebbe pertanto auspicabile, a titolo cautelativo, prevedere o ampliare la garanzia assicurativa in capo al legale rappresentante della società sportiva anche in ordine ai risarcimenti che dovessero derivare da una condanna penale.

Se è vero che detta polizza è generalmente costosa e che per una piccola-media asd l'aspetto economico è sempre da tenere d'occhio, va detto che laddove durante un allenamento/esibizione/stage muoia malauguratamente un partecipante che non aveva una certificazione medica adeguata, il legale rappresentate pro tempore verrà condannato per omicidio colposo. In tal caso, la garanzia assicurativa coprirebbe il risarcimento ottenuto dalla difesa di parte civile.

Alla luce di quanto brevemente suesposto bisogna dunque rammentare che la lettera liberatoria o di esonero da responsabilità non è un documento vietato, ma a tutt’oggi non ha alcun valore legale, in quanto contraria a quanto affermato ex artt. 5 e 1229 del Codice Civile. Tali norme difatti sanciscono che non vi può essere alcuna tutela a priori per eventuali fatti dolosi o colposi che potrebbero verificarsi in capo ad un soggetto che svolge una attività sportiva organizzata da un terzo individuo che per legge è obbligato ad osservare obblighi specifici.

La asd - e comunque tutti i sodalizi sportivi - devono dunque ottemperare, nello specifico, al rispetto delle misure di sicurezza imposte dai regolamenti federali, in via del tutto generale, all’osservanza di tutti quegli obblighi ed accorgimenti dettati dalle regole cosiddette di prudenza, quali l’idoneità dei luoghi in cui si svolge l’attività sportiva, delle attrezzature utilizzate e della salute psico fisica degli sportivi. In merito a quest’ultimo aspetto è dovere inderogabile della asd richiedere a chiunque frequenti, a vario titolo, allenamenti, lezioni, tornei et similia, una idonea certificazione medica.

Avv. Francesco Lambertucci – Diritto sportivo

scritto il 04 mag 2017
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